ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

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Le Aste Immobiliari e Mobiliari sono uno strumento per attuare la vendita forzata di un bene. La legge prevede che, se un privato o una società sono gravati da debiti insoluti, i loro beni possano essere oggetto di vendita forzata. Viene, così, permesso ai creditori di assicurarsi il soddisfacimento del loro avere e all’acquirente di ottenere i diritti sul bene che spettavano a colui che ha subito l’espropriazione, fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede.

Alle vendite immobiliari e mobiliari possono partecipare tutti i cittadini (o le società) ad eccezione del debitore. Per prendere parte alla gara gli aspiranti acquirenti debbono presentare una istanza in bollo nel rispetto del termine stabilito dal giudice nell’ordinanza di Vendita e/o nel Bando d’Asta (solitamente entro le ore 12.00 del giorno precedente la vendita) ed allegare alla medesima un importo non superiore al decimo del prezzo base d’asta a titolo di cauzione ed altro a titolo di anticipo su spese ed oneri di aggiudicazione (solitamente con assegni circolari non trasferibili intestati alla cancelleria E.I. del Tribunale). Raccomandiamo di verificare previamente tali modalità poichè esse variano da Tribunale a Tribunale a seconda delle diverse prassi adottate, dalla natura della vendita (se esecutiva o fallimentare) e dell’imposta da applicarsi (IVA o imposta proporzionale di registro).